Modulistica distribuzione gas
I passi necessari per attivare o ri-attivare la tua fornitura gas
RICHIESTA E PREZZI
Per richiedere una nuova attivazione o una ri-attivazione scarica ed invia il modulo e visualizza l'elenco prezzi. In seguito verrà effettuato un sopralluogo tecnico con preventivo. All'accettazione dello stesso potranno iniziare i lavori.
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INSTALLAZIONE
Moduli necessari all'installatore
da consegnare alla Vent:
-Allegato H40-I40
-Dichiarazione di conformità dell'impianto
- visura camerale installatore aggiornata
- documento identità responsabile tecnico
Ricordiamo di inviare tutti i moduli sopra indicati e a lato a:
[email protected]
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INSTALLAZIONE/1
Altri moduli per l'installatore:
-Modello A 12 e B 12 CIG 2020
-Rapporto tecnico di compatibilità.
Ricordiamo di inviare tutti i moduli a: [email protected]
Modulistica distribuzione gas
I passi necessari per attivare o ri-attivare la tua fornitura gas
INSTALLAZIONE/2
Moduli necessari all'installatore
da consegnare alla Vent:
-Allegato H40-I40
-Dichiarazione di conformità dell'impianto
- visura camerale installatore aggiornata
- documento identità responsabile tecnico
Ricordiamo di inviare tutti i moduli sopra indicati e a lato a:
[email protected]
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Altra modulistica
Se vuoi far verificare il tuo misuratore, se hai reclami da inviarci
METROLOGIA LEGALE
Se vuoi richiedere una verifica approfondita del tuo contatore scarica il modulo allegato e visualizza la procedura operativa e i relativi costi.
RECLAMI
Per presentare un reclamo in merito alla mancata prestazione o al funzionamento del tuo apparecchio è necessario usare il form allegato
Tariffe di distribuzione gas
Pubblichiamo periodicamente le tariffe aggiornate approvate da ARERA per la distribuzione gas metano nelle reti servite. Per visualizzarlo correttamente clicca con il pulsante destro e scarica il documento sul tuo desktop
Accertamenti sicurezza post contatore
Regolamento Arera
Al fine di ridurre quanto più possibile la probabilità di incidenti e di tutelare al meglio utenti e cittadini in materia di sicurezza, L’Autorità per l’energia elettrica il gas ed il sistema idrico (di seguito indicata anche con ARERA) ha emanato:
- con la delibera 40/04 del 18 marzo 2004 (integrata da successivi provvedimenti) il “Regolamento delle attività di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza gas” in vigore sino a tutto il 30/06/2014;
- con la delibera 40/2014/R/gas del 6 febbraio 2014 le “Disposizioni in materia di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza a gas”, che superano e ridefiniscono i contenuti del Regolamento di cui sopra con effetto dal 1° luglio 2014 ed, estendono l’applicazione dell’accertamento post-contatore alle utenze direttamente allacciate alla rete di trasporto.
In generale, con i predetti provvedimenti l’ARERA:
- prevede adempimenti volti a garantire e promuovere la sicurezza degli impianti di utenza alimentati a gas per mezzo di reti canalizzate (prevalentemente metano e Gas di Petrolio Liquefatto) e destinati ad usi di riscaldamento, cottura cibi, produzione di acqua calda sanitaria, condizionamento/climatizzazione);
- non modifica la legislazione in tema di sicurezza ma prevede, come azione aggiuntiva, che le società di distribuzione prima di attivare la fornitura di gas verifichino che l’impianto del cliente sia dotato della documentazione prevista dal “Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 22 gennaio 2008, n. 37” ( di seguito anche DM 37/08), con particolare riguardo ai documenti che costituiscono parte integrante della dichiarazione di conformità. Tale documentazione, che deve essere rilasciata dall’installatore, certifica la corretta esecuzione dell’impianto ed ha l’obbiettivo di garantire la piena sicurezza dell’impianto stesso;
- dispone procedure e modalità per l’accertamento degli impianti di utenza (tubazioni, accessori, aperture o sistemi per aerazione e ventilazione, sistemi per lo scarico dei fumi di combustione e delle condense) che alimentano caldaie per il riscaldamento, scaldabagni, piani cottura ed altre apparecchiature di utilizzo;
- per ogni impianto di utenza nuovo, modificato o trasformato attribuisce alle società di distribuzione del gas il compito di svolgere (con proprio personale o con professionisti esterni) i controlli sulla documentazione relativa agli impianti, redatta dagli installatori. Tali controlli sono finalizzati ad accertare la congruenza dell’impianto di utenza alle leggi ed alle norme tecniche di riferimento per la sicurezza, limitatamente a quanto rilevabile dai documenti;
- dispone che gli obblighi per l’accertamento della sicurezza degli impianti gas si applichino:
- per gli impianti di utenza nuovi, a partire dal 1° ottobre 2004;
- per gli impianti di utenza modificati o trasformati, a partire dal 1° luglio 2014.
Per gli impianti di utenza in servizio l’applicazione è invece rimandata a data da definire con successivo atto dell’ARERA.
Procedure effettuate da Vent s.r.l. per attivazione e fornitura impianto gas
-Impianti di utenza gas nuovi
Per “impianto di utenza nuovo” si intende l’impianto di utenza di nuova installazione, ovvero che non è mai stato precedentemente alimentato dalla rete gas del distributore, indipendentemente dall’anno in cui l’impianto è stato realizzato.
Procedura
- Innanzitutto il cliente finale dovrà affidare i lavori di installazione del proprio impianto di utilizzo del gas ad un installatore regolarmente iscritto alla Camera di Commercio ed abilitato ai sensi del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 22 gennaio 2008, n. 37. (Richiedere nel caso preventivamente all’installatore la copia del certificato o della visura, rilasciati dalla Camera di Commercio, che attestano tale abilitazione, in corso di validità).
- Una volta installato l’impianto il cliente finale dovrà richiedere l’attivazione della fornitura al venditore di gas con il quale intende stipulare il contratto per la fornitura stessa. Il venditore dovrà obbligatoriamente fornire al cliente finale tutti i seguenti moduli della delibera AEEGSI n. 40/2014:
- “Allegato H/40 – Conferma della richiesta di attivazione/riattivazione della fornitura di gas”;
- “Allegato I/40 – Attestazione di corretta esecuzione dell’impianto“;
- “Allegato G/40” (Informativa definita da AEEGSI sulla procedura di accertamento e di attivazione fornitura).
I moduli Allegato H/40 e Allegato I/40 saranno già precompilati, a cura del venditore, nelle rispettive sezioni destinate allo scopo.
- Il cliente finale, nella sezione a lui riservata, dovrà compilare completamente e firmare il modulo Allegato H/40 (esclusivamente quello fornito dal venditore altrimenti la fornitura non potrà essere attivata). Con questo modulo, oltre a fornire i dati necessari ad individuare l’impianto da attivare, il cliente finale si impegna a non utilizzare l’impianto, anche dopo aver ricevuto il gas, fino al rilascio, da parte dell’installatore, della specifica “Dichiarazione di Conformità”, prevista dallo stesso decreto del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare 22 gennaio 2008, n. 37.
- Il modulo Allegato I/40 dovrà essere consegnato dal cliente finale all’installatore da lui incaricato alla messa in servizio dell’impianto di utenza a gas per il quale richiede l’attivazione della fornitura.
Tale installatore potrà essere il medesimo che ha realizzato in tutto od in parte l’impianto stesso, oppure potrà essere un diverso soggetto, purché regolarmente iscritto alla Camera di Commercio ed abilitato ai sensi del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 22 gennaio 2008, n. 37, incaricato dal cliente finale della sola messa in servizio dell’impianto di utenza. In ogni caso l’installatore restituirà il modulo Allegato I/40 compilato e con apposti timbro, data e firma. La data indicata nel modulo Allegato I/40 deve risultare uguale o successiva a quella della richiesta di attivazione della fornitura (quest’ultima rilevabile nell’intestazione del modulo Allegato H/40). L’installatore dovrà anche consegnare, con il modulo Allegato I/40, la documentazione richiesta dallo stesso Allegato I/40, corrispondente agli “allegati obbligatori alla dichiarazione di conformità”, che comunque l’installatore è tenuto per legge a consegnare al cliente finale (o comunque al committente) al termine del proprio lavoro.
- Il cliente finale dovrà trasmettere i moduli Allegato H/40 e Allegato I/40, debitamente compilati, con la documentazione rilasciata dall’installatore, al recapito di Vent s.r.l. indicato dal venditore di gas sul modulo Allegato H/40 nel più breve tempo possibile, dato che Vent s.r.l. avvierà la pratica di accertamento per l’attivazione della fornitura solo dopo aver ricevuto tale documentazione e averne verificato la completezza (vedere anche ”Modalità di recapito della documentazione”).
- La documentazione sarà sottoposta ad accertamento da Vent s.r.l. per verificare, in via esclusivamente documentale, se l’impianto per cui viene richiesta l’attivazione della fornitura di gas è stato installato nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti; in caso di accertamento con esito positivo sarà attivata la fornitura, mentre in caso di accertamento con esito negativo Vent s.r.l. non potrà provvedere all’attivazione della fornitura ed il cliente finale, tramite il proprio venditore di gas, dovrà presentare una nuova richiesta di attivazione della fornitura, dopo che l’installatore avrà provveduto ad eliminare tutte le non conformità riscontrate e indicate in una apposita comunicazione che verrà inviata da Vent s.r.l..
In entrambi i casi (esito positivo o esito negativo) al cliente finale potranno essere addebitati i seguenti importi in base alla portata termica complessiva espressa in kW (Q) dell’impianto di utenza:
- euro 47,00 (quarantasette/00) per Q minore o uguale di 35 kW;
- euro 60,00 (sessanta/00) per Q maggiore di 35 kW e minore o uguale a 350 kW;
- euro 70,00 (settanta/00) per Q maggiore di 350 kW.
- Vent s.r.l., qualora non abbia ricevuto la documentazione di cui al precedente punto 5. entro e non oltre i 120 giorni solari successivi dalla data di ricevimento da parte del venditore della richiesta di attivazione della fornitura di gas, annulla tale richiesta dandone comunicazione al venditore interessato.
- Vent s.r.l., nel caso in cui le pervenga la documentazione di cui al precedente punto 5. non completa, invia al cliente finale ed in copia al venditore, comunicazione scritta nella quale indica la parte di documentazione mancante, avvisando che in caso di mancata ricezione della medesima entro i successivi 30 giorni lavorativi la richiesta di attivazione della fornitura sarà annullata.
- Il cliente finale dovrebbe comunque conservare una copia di tutta la documentazione di cui sopra inviata a Vent s.r.l. da esibire nel caso di successiva verifica in loco del suo impianto da parte dei tecnici incaricati dal Comune.
- Vent s.r.l., nel caso in cui le pervenga segnalazione scritta da parte dell’installatore incaricato della messa in servizio dell’impianto di utenza circa l’esito negativo delle prove di funzionalità e sicurezza eseguite a seguito dell’attivazione della fornitura, è obbligata a sospendere la fornitura di gas e ad inviare al cliente finale ed in copia al venditore una comunicazione scritta per mezzo della quale:
- notifica la segnalazione dell’installatore;
- segnala la necessità di presentare una nuova richiesta di attivazione della fornitura solo dopo avere provveduto alla eliminazione delle non conformità alla legislazione vigente.
Impianti di utenza modificati
Per “impianto di utenza modificato” si intende l’impianto di utenza in servizio sul quale sono state effettuate operazioni di ampliamento (previamente autorizzate da
Vent s.r.l.) o di manutenzione straordinaria che hanno comportato la temporanea sospensione della fornitura di gas, eseguita da
Vent s.r.l. su espressa richiesta di modifica impianto formulata dal cliente finale per mezzo del venditore con il quale ha in essere il contratto di fornitura.
La procedura per impianti di utenza modificati trova pertanto applicazione in presenza di richieste espressamente riferite a:
riattivazione della fornitura a seguito di sospensione per spostamento del contatore su richiesta del cliente finale o per disposizione motivata di Vent s.r.l.;
- riattivazione della fornitura a seguito di sospensione per cambio di contatore su richiesta del cliente finale per variazione della portata termica complessiva dell’impianto;
- riattivazione della fornitura a seguito di sospensione su richiesta del cliente finale per lavori di ampliamento o manutenzione straordinaria dell’impianto;
- riattivazione della fornitura a impianti di utenza precedentemente disattivati per cessazione o disdetta del contratto di fornitura e modificati.
Per la descrizione della procedura si rimanda alla sezione precedente: “Impianti di utenza nuovi”
Impianti di utenza trasformati
Per “impianto di utenza trasformato” si intende l’impianto di utenza precedentemente alimentato con altro tipo di gas, per il quale viene richiesta l’attivazione delle fornitura del gas alimentata dalle rete gestita dal distributore Vent s.r.l..
Si intende altresì l’impianto di utenza precedentemente alimentato a GPL non da rete canalizzata del distributore Vent s.r.l. per il quale viene richiesta l’attivazione della fornitura del GPL alimentata dalle rete gestita dal distributore Vent s.r.l.
Per la descrizione della procedura si rimanda alla sezione precedente: “Impianti di utenza nuovi”
Impianti di utenza in servizio
Per “impianto di utenza in servizio” si intende l’impianto di utenza con fornitura di gas attiva.
Procedura
Per gli “impianti di utenza in servizio” la delibera AEEGSI 40/2014 non prevede procedura di accertamento.
Per gli accertamenti eseguiti con esito positivo o negativo, nel rispetto dell’art. 8 della delibera AEEGSI 40/2014/R/gas verranno addebitati al cliente finale attraverso il proprio venditore di gas i seguenti importi unitari al netto delle imposte e comprensivi di ogni costo derivante dall’attuazione del Regolamento:
- euro 47,00 (quarantasette) per ogni impianto di utenza accertato con portata termica complessiva minore o uguale a 35 kW;
- euro 60,00 (sessanta) per ogni impianto di utenza accertato con portata termica complessiva maggiore di 35 kW e minore o uguale a 350 kW;
- euro 70,00 (settanta) per ogni impianto di utenza accertato con portata termica complessiva maggiore di 350 kW.
Per ogni intervento di sospensione della fornitura di gas derivante dall’attuazione del Regolamento verrà addebitato l’importo di euro 35,00 (trentacinque) al netto delle imposte e comprensivi di ogni costo derivante dall’attuazione del Regolamento.
Assicurazione ai clienti finali
Chiunque usi, anche occasionalmente, gas metano o altro tipo di gas fornito tramite reti di distribuzione urbana o reti di trasporto, beneficia in via automatica di una copertura assicurativa contro gli incidenti da gas, ai sensi della deliberazione 191/2013/R/gas dell’ARERA.
La copertura assicurativa è valida su tutto il territorio nazionale; da essa sono esclusi:
- i clienti finali di gas metano diversi dai clienti domestici o condominiali domestici e dai soggetti che svolgono attività di servizio pubblico, caratterizzati da un consumo annuo superiore a 200.000 metri cubi alle condizioni standard;
- i consumatori di gas metano per auto trazione.
Le garanzie prestate riguardano: la responsabilità civile nei confronti di terzi, gli incendi e gli infortuni, che abbiano origine negli impianti e negli apparecchi a valle del punto di consegna del gas (a valle del contatore).
L’assicurazione è stipulata dal CIG (Comitato Italiano Gas) per conto dei clienti finali.
Per ulteriori dettagli in merito alla copertura assicurativa e alla modulistica da utilizzare per la denuncia di un eventuale sinistro si può contattare lo Sportello per il consumatore di energia al numero verde 800.166.654 o con le modalità indicate nel sito internet https://www.arera.it/it/index.htm
Per informazioni in merito ai sinistri aperti da incidenti gas, relativi al contratto di assicurazione, si può contattare direttamente il Cig – Comitato Italiano Gas:
- al Numero verde 800.929.286 attivo dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9,00 alle 12,00 e dalle ore 14,00 alle 16,30
- al numero di Fax 02.72001646
- alla casella di posta elettronica [email protected]
- sul sito internet www.cig.it alla sezione Assicurazione
Tutti i dettagli sulle norme che regolano l’Assicurazione di cui all’oggetto possono essere visionati sul sito: https://www.cig.it/assicurazione/Polizza clienti finali civili gas
Legislazione e normativa tecnica in materia
Principali riferimenti:
- UNI 7128/2011 “Impianti a gas per uso domestico e similari alimentati da rete di distribuzione. Termini e definizioni”;
- UNI 7129-1/2008 “Impianti a gas per uso domestico e similari alimentati da rete di distribuzione. Progettazione e installazione. Parte 1: Impianto interno”;
- UNI 7129-2/2008 “Impianti a gas per uso domestico e similari alimentati da rete di distribuzione. Progettazione e installazione. Parte 2: Installazione degli apparecchi di utilizzazione, ventilazione e aerazione dei locali di installazione”;
- UNI 7129-3/2008 “Impianti a gas per uso domestico e similari alimentati da rete di distribuzione. Progettazione e installazione. Parte 3: Sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione”;
- UNI 7129-4/2008 “Impianti a gas per uso domestico e similari alimentati da rete di distribuzione. Progettazione e installazione. Parte 4: Messa in servizio degli impianti/apparecchi”;
- UNI 8723/2010 “Impianti a gas per l’ospitalità professionale di comunità e similare. Prescrizioni di sicurezza”;
- UNI 10738/2012 “Impianti alimentati a gas, per uso domestico, in esercizio. Linee guida per la verifica dell’idoneità al funzionamento in sicurezza”;
- UNI 10845/2000 “Impianti a gas per uso domestico. Sistemi per l’evacuazione dei prodotti della combustione asserviti ad apparecchi alimentati a gas. Criteri di verifica, risanamento, ristrutturazione e intubamento”
- UNI 11137/2012 “Impianti a gas per uso domestico e similare. Linee guida per la verifica e per il ripristino della tenuta degli impianti interni. Prescrizioni generali e requisiti per i gas della II e III famiglia”
- UNI 11528/2014 “Impianti a gas di portata termica maggiore di 35 kW. – Progettazione, installazione e messa in servizio”
- UNI/TS 11147/2008 “Impianti a gas per uso domestico. Impianti di adduzione gas per usi domestici e similari alimentati da rete di distribuzione, da bombole e serbatoi fissi di GPL, realizzati con sistemi di giunzione e raccordi a pressare per tubi metallici. Progettazione, installazione e manutenzione”;
- UNI/TS 11340/2009 “Impianti a gas per uso domestico e similari. Impianti di adduzione gas realizzati con sistemi di tubi semirigidi corrugati di acciaio inossidabile rivestito (CSST) e loro componenti. Progettazione, installazione, collaudo e manutenzione”;
- UNI/TS 11343/2009 “Impianti a gas per uso domestico. Impianti di adduzione gas per usi domestici alimentati da rete di distribuzione, da bidoni e serbatoi fissi di GPL, realizzati con sistemi di tubazioni multistrato metallo-plastici. Progettazione, installazione e manutenzione”;
- Linea Guida CIG n. 11 (Edizione 2014) “Esecuzione degli accertamenti documentali della sicurezza degli Impianti di utenza a gas ai sensi della deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas ed il sistema idrico. 6 febbraio 2014, 40/2014/R/gas”;
- Legge 6 dicembre 1971, n. 1083 “Norme per la sicurezza dell’impiego del gas combustibile”;
- Legge 5 marzo 1990, n. 46 “Norme per la sicurezza degli impianti” (restano in vigore gli articoli 8, 14 e 16, mentre i rimanenti articoli sono abrogati e sostituiti dal D.M. 37/2008);
- Decreto Ministeriale 12 aprile 1996 “Approvazione della regole tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione e l’esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi”;
- Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 e s.m.i. “Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici”;
- Decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell’articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”.
Bonus sociali gas
Bonus sociali
I bonus sociali elettrico, gas e idrico sono una misura volta a ridurre la spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica, di gas naturale e idrica dai nuclei familiari in condizioni di disagio economico o fisico. Sono stati gradualmente introdotti nel corso degli anni dalla normativa nazionale e successivamente attuati con provvedimenti di regolazione dell'Autorità.
BONUS SOCIALI PER DISAGIO ECONOMICO
Dal 1° gennaio 2021 i bonus sociali elettrico, gas e acqua per disagio economico sono
riconosciuti automaticamente ai cittadini/nuclei familiari che ne hanno diritto.Per attivare il procedimento per il riconoscimento automatico dei bonus sociali agli aventi diritto
è necessario e sufficiente presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) ogni anno e ottenere un'attestazione di ISEE entro la soglia di accesso ai bonus, oppure risultare titolari di Reddito/Pensione di cittadinanza.
BONUS PER GRAVI CONDIZIONI DI SALUTE
(disagio fisico)
Il bonus (elettrico) per disagio fisico è misura volta a ridurre la spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica dai nuclei familiari in cui è presente un componente che si trova in condizioni di disagio fisico. È stato introdotto dalla normativa nazionale e successivamente attuato con provvedimenti di regolazione dell'Autorità
Modalità invio letture gas
Sebbene l'ARERA obblighi, per consumi inferiori a 5000 mc/annui, FINO A TRE LETTURE L'ANNO, Vent s.r.l. si impegna ad effettuare la lettura dei contatori 4 volte l'anno (se il contatore risulta accessibile), indicativamente entro la fine dei seguenti mesi:
28 febbraio
30 aprile
30 giugno
31 agosto
Nel caso in cui il letturista non sia riuscito ad effettuare la lettura del contatore, ricordiamo che è possibile comunicarla entro i giorni 27-29 dei mesi febbraio, aprile, giugno, agosto, ottobre e dicembre chiamando i seguenti numeri:
392-1447812
via whatsapp
oppure scrivendo a:
Riferimenti normativi: sito ARERA: https://www.arera.it/atlante/it/gas/capitolo_5/paragrafo_1/domanda_1g.htm
Delibera ARG/gas 64/09. - TIVG, Artt. 1, 14, 15, 15bis